PATENTE A PUNTI IMPRESE- COME RICHIEDERLA

Ministero Lavoro

Come già segnalato A partire dal 1° ottobre 2024 tutte le imprese e i lavoratori autonomi che

operano in cantieri temporanei o mobili nel settore edile dovranno essere in possesso della patente a crediti per la sicurezza.

Sono oltre 800mila le imprese coinvolte. Si tratta non solo di chi lavora

nella costruzione di opere edili in senso stretto, ma anche di chi installa impianti elettrici e idraulici, chi svolge lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni.

Non solo: rientrano nel settore anche le opere di ingegneria civile e di pubblica

utilità.

Norme di riferimento

Il nuovo obbligo è stato introdotto dall’art. 29, comma 19 del D.L. 19/2024 che

ha modifcato gli articoli 27, 90 e 157 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla

Sicurezza - TUSL).

Le disposizioni attuative sono state definite dal D.M. 132/2024

 

Soggetti interessati

Il sistema di qualifcazione riguarda principalmente a due categorie:

imprese, non necessariamente qualifcabili come imprese edili;

lavoratori autonomi che operano “fsicamente” nei cantieri.

 

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Entrata in vigore: scadenze e tempistiche

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo dal 1° ottobre 2024 al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente, è possibile

presentare un’autocertifcazione/dichiarazione sostitutiva concernente il

possesso dei requisiti richiesti.

La trasmissione dell’autocertifcazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere

inviata mediante PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.

it, ed ha effcacia fno alla data del 31 ottobre 2024.

A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere

solamente con l’autocertifcazione o dichiarazione sostitutiva inviata via

PEC, ma sarà necessario aver presentato la richiesta di rilascio della patente attraverso il portale.

 

 

Modalità di richiesta della patente a crediti
A partire dal 1° ottobre 2024, la domanda per ottenere la patente digitale può essere presentata tramite il Portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, utilizzando SPID o CIE.
La richiesta può essere effettuata dal legale rappresentante dell’impresa o da
un lavoratore autonomo, anche tramite delega scritta a professionisti come consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF.
Una volta inviata la domanda, il portale fornisce automaticamente la patente
in formato digitale, completa di tutte le informazioni necessarie.
Durante il periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e il
rilascio della patente, è comunque possibile continuare a lavorare.
Requisiti per la richiesta della patente a crediti
I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
• adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal TUSL;
• possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
• possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
• possesso della certifcazione di regolarità fscale, di cui all’articolo 17-bis,
commi 5 e 6, del D.Lgs. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.
• I requisiti devono essere attestati tramite:
• autocertifcazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del D.P.R. 445/2000 per:
• iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
• possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
• possesso della certifcazione di regolarità fscale, se previsto;

dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 per:
• adempimento obblighi formativi;
• possesso del documento della valutazione dei rischi valido;
• designazione e responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), se previsto.
La patente è revocata nei casi in cui è accertata in via defnitiva, in sede di
controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti.
Decorsi 12 mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente.

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