Cosa succederà a partire dal primo aprile per lo smart working? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla procedura semplificata.
Aprile è ormai dietro l’angolo. Con l’arrivo del primo aprile, si ritornerà alle regole ordinarie per quanto riguarda lo smart working, ovvero la possibilità per alcune categorie di lavoratori di poter lavorare da casa.
A questo proposito, con il 31 marzo scadono le procedure semplificate dello smart working che erano state finalizzate a supportare i lavoratori fragili e i lavoratori con figli di età inferiore ai 14 anni.
Cosa succederà ora? Come cambieranno le procedure per lo smart working? Ne parliamo in questo articolo.
Smart working: niente proroga ad aprile
Nell’ultimo decreto Milleproroghe, approvato nel mese di febbraio, sono stati bocciati gli emendamenti legati alla proroga dell’agevolazione sullo smart working.
Effettivamente, il centrodestra si era espresso in maniera negativa in merito all’intenzione di prolungare ulteriormente l’agevolazione per lo smart working concesso nei confronti di alcune categorie di lavoratori.
A questo proposito, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, aveva chiarito che le disposizioni legate allo smart working agevolato erano state elaborate come uno strumento emergenziale.
È proprio questo il motivo che ha spinto alla decisione di non prorogare ulteriormente l’agevolazione sullo smart working che era stata introdotta durante la pandemia.
La scelta di non rendere strutturale la misura legata al regime agile di lavoro, porta quindi a numerose novità a partire dal primo aprile.
Smart working: cosa cambia dal 1° aprile
Cosa succederà quindi a partire dal primo aprile di quest’anno nell’ambito dello smart working? Si ritornerà alle regole ordinarie applicate prima dell’arrivo delle misure agevolate sulle modalità di lavoro da remoto.
Queste regole, quindi, dovranno essere rispettate per tutti i lavoratori, anche per i collaboratori considerati fragili o genitori di figli di età inferiore a 14 anni, ovvero i destinatari delle misure agevolate applicate finora.
Sono in molti i lavoratori che finora hanno potuto godere dell’agevolazione per il lavoro da casa e che attualmente si stanno domandando cosa fare.
Qualora non venissero stipulati degli accordi individuali sullo smart working proprio a tutela sia dei lavoratori che dei propri datori di lavoro, si rischia una multa fino a 500 euro per chi non rispetta il contratto.
In tal senso, per l’elaborazione di un eventuale accordo individuale per consentire lo smart working, è necessario innanzitutto prendere in considerazione la tipologia di accordo del singolo lavoratore.
Dunque, in base al contratto, sia a tempo determinato che indeterminato, dovranno essere inserite delle indicazioni specifiche nei casi in cui viene acconsentito al lavoratore di godere un’alternanza tra il lavoro da casa e il lavoro in sede.
Occorre inoltre specificare che tale accordo legato alla possibilità di accedere anche allo smart working dovrà anche prevedere una serie di regole specifiche sul luogo dove il lavoratore può lavorare da remoto.
Smart working: le nuove regole da aprile
Le aziende e i datori di lavoro che acconsentiranno alla possibilità di accedere allo smart working, dovranno anche provvedere alla comunicazione di tutti gli strumenti che il lavoratore deve utilizzare quando gode della modalità del lavoro da remoto.
Si intendono quindi incluse anche le comunicazioni in merito alle modalità di controllo che saranno messe in atto dall’azienda per verificare le attività svolte in smart working.
L’accordo stipulato con il lavoratore in merito alla possibilità di accedere alla modalità di lavoro agile, dovrà anche contenere le specifiche sulla tutela dei dati dell’impiegato e dell’azienda.
Al contempo, dovrà essere rispettato il diritto alla disconnessione. Questo significa che il lavoro da remoto dovrà avvenire secondo precise fasce orarie.
Tra gli altri obblighi per i datori di lavoro vi è quello di comunicare l’inizio effettivo del lavoro in modalità di smart working tramite lo specifico portale dedicato a Servizi Lavoro, entro e non oltre i 5 giorni dall’avvio della prestazione.
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