l Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di decreto-legge sull’attuazione del PNRR che contiene un pacchetto sicurezza sul lavoro che contiene varie novità. Focus sulla qualificazione, sulla “patente a crediti”, sugli appalti e le ispezioni.
Recentemente la ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone ha ricordato nella sua informativa al Consiglio dei ministri dello scorso 21 febbraio: “per quanto riguarda gli accessi ispettivi in edilizia, il livello di irregolarità registrato è stato pari al 76,48%, con un tasso di irregolarità media che supera l’85,2% nel caso di aziende impegnate in lavori collegati al superbonus 110%”. Dati che sono disponibili sempre e che dovrebbero essere il vero motore per arrivare a norme più efficaci.
In data 28/02/2024 si è tenuto un incontro del Governo con le parti sindacali e datoriali e all’ipotesi di una prima risposta alle tante richieste già nel Consiglio dei ministri del 26 febbraio.
Così si è scelto di veicolare le novità in materia di salute e sicurezza attraverso lo schema del decreto-legge PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), un provvedimento molto ricco di contenuti – quasi una sorta di decreto “omnibus” - che al momento conta una cinquantina di articoli
Quello che ci può interessare, in relazione all’esito degli incontri di ieri, è, in particolare, il “pacchetto sicurezza sul lavoro” (così chiamato durante l’incontro) contenuto nel decreto. Un “pacchetto” che comprende, tra l’altro, la cosiddetta “ patente a crediti” per le imprese, l’aumento dei controlli con sanzioni penali per appalti e subappalti, ma, anche, meno controlli per le imprese più virtuose.
Vediamo di provare a conoscere meglio queste novità che, ricordiamo, sono all’interno di uno schema di decreto-legge che, benché approvato, non si esclude possa avere qualche successiva modifica.
L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Il pacchetto sicurezza sul lavoro: le novità su qualificazione e patente a punti
- Il pacchetto sicurezza sul lavoro: appalti, subappalti, sanzioni e conformità
- Il pacchetto sicurezza sul lavoro: l’aumento degli ispettori e delle ispezioni
Il pacchetto sicurezza sul lavoro: le novità su qualificazione e patente a punti
Partiamo da quanto indicato semplicemente nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 71 del 25 febbraio 2024 riguardo allo schema di decreto-legge “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Si indica che “si introduce un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili”.
Parliamo della “patente a crediti” per imprese e lavoratori autonomi, un processo di qualificazione che era già, invero, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ma che era rimasto inattuato. Una novità che, indica la ministra Calderone, sarà sviluppata “con le parti sociali e le organizzazioni di categoria dell’edilizia, con l’obiettivo di far crescere questo percorso e inserire altre attività”. Ma al momento «l’attenzione specifica è sui cantieri».
Riprendiamo dalla bozza dello schema di decreto-legge quanto indicato all’articolo 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).
Si indica che a far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale di cui al comma 6 - nel comma 6 si segnala che le “informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso” - sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1 lettera a).
La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso di vari requisiti indicati nell’articolo.
Inoltre la patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
E la patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:
a) accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: 10 crediti;
b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati
nell’Allegato XI: 7 crediti;
c) provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge
d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
- la morte: 20 crediti;
- un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;
- un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti.
E nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.
Segnaliamo subito che le misure, approvate dal Consiglio dei ministri, non hanno trovato il consenso di tutte le imprese e parti sociali. Ad esempio, Pierpaolo Bombardieri (segretario generale della UIL), ha sottolineato che non è possibile che una vita valga 20 crediti e che necessita un ulteriore confronto sul sistema delle sanzioni. E critiche alla patente a punti arrivano anche da varie associazioni di categoria.
Il pacchetto sicurezza sul lavoro: appalti, subappalti, sanzioni e conformità
La ministra del lavoro Calderone ha poi sottolineato, negli incontri di ieri, che l'approccio nel provvedimento, e nel pacchetto sicurezza sul lavoro, segue le tre C: “controlli, contrasto e compliance".
Nello schema di decreto sono previsti sia un coordinamento delle attività ispettive che un intervento sulla somministrazione illecita di manodopera con subappalti con il ritorno delle sanzioni penali, sanzioni che erano state tolte nel 2016, per coloro che entrano nella catena degli appalti senza le qualifiche previste.
Ci sono poi riduzioni delle sanzioni civili per chi si “ravvede” mentre le aziende più virtuose finiranno nella «Lista di conformità INL».
Nell’articolo 32, comma 7, dello schema di decreto-legge, si indica che “all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL»”.
I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l’attestato, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
È – indica la ministra Calderone - un «percorso di compliance», per un «accompagnamento alle regolarizzazioni, a un comportamento regolare delle aziende».
Il pacchetto sicurezza sul lavoro: l’aumento degli ispettori e delle ispezioni
Un altro punto trattato nel pacchetto sicurezza sul lavoro riguarda poi l’aumento degli ispettori e delle ispezioni.
Da parte del Governo è stato promesso il 40% in più di controlli nei cantieri nel 2024, ma per farlo è necessario aumentare il numero degli ispettori. Nell’informativa della ministra Calderone si parlava di una situazione attuale pari a 3.198 ispettori civili, dei quali 846 tecnici, a cui si aggiunge il personale ispettivo del Nucleo carabinieri, dell’Inps e dell’Inail.
Il decreto-legge prevede lo sblocco delle assunzioni per avere poco meno di 500 nuovi ispettori più un nuovo concorso per altri 250 all’INL, più altri 50 del nucleo ispettivo Carabinieri.
Infatti, a titolo esemplificativo, segnaliamo che l’articolo 34 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro) indica che al fine di rafforzare l’attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante il potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio, le autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate dall’Ispettorato nazionale del lavoro e previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 e dall’articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025.
E l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2024-2026, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 250 unità di personale da inquadrare nell’area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, posizione economica F1, con corrispondente incremento della dotazione organica per le unità eccedenti.
Concludiamo questa breve panoramica delle novità in materia di salute e sicurezza, anche la nomina di un commissario straordinario contro il caporalato e alcune misure che vogliono favorire l’emersione del lavoro domestico.
(Fonte - Tiziano Menduto
PUNTO SICURO)
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