Super green pass e obbligo vaccinale over 50: tante le novità, il riepilogo delle regole

Dall'8 gennaio obbligo vaccinale per gli over 50. Dal 15 febbraio per lavoratori pubblici e privati con 50 anni, necessario il Green Pass rafforzato per accesso a lavoro.

Il Decreto legge n 1 recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, pubblicato in GU n 4 del 7 gennaio, porta novità in vigore dall'8 gennaio.

In sintesi il nuovo decreto prevede ulteriori regole su:

  • Obbligo vaccinale
  • Green pass rafforzato: esteso obbligo a lavoratori dai 50 anni
  • Green pass base: estensione obbligo
  • Scuola: regole per la gestione dei casi positivi

Inoltre ricordiamo che era stato pubblicato in GU n 309 del 30 dicembre e in vigore dal 31 il DL n 229 con le regole per la quarantena e contatti con i positivi da covid 19 oltre a regole sul green Pass rafforzato

In particolare, dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;

impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

1) Obbligo vaccinale per gli over 502) Quarantena: le regole per i contatti con i vaccinati3) Quarantena: contatti stretti ad alto rischio4) Mascherine: quando devo indossarla e quale tipo?

1) Obbligo vaccinale per gli over 50

Il nuovo Decreto Legge in vigore dall'8 gennaio prevede le seguenti nuove regole:

Obbligo vaccinale 

In vigore dall'8 gennaio 2022 l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso anche al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

Green pass rafforzato

Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022. 

Green pass base: estensione obbligo

È esteso l’obbligo di Green pass base (tampone/guarigione/vaccinazione) a coloro che accedono ai servizi alla persona (dal 20 gennaio) e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (dal 1 febbraio) fatte salve eccezioni che saranno individuate con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Scuola, regole per la gestione dei casi positivi

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.

  • Scuola dell’infanzia

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni. 

  • Scuola primaria

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni. 

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

  • Scuola secondaria di primo e secondo grado, sistema di istruzione e formazione professionale

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. 

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. 

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

2) Quarantena: le regole per i contatti con i vaccinati

Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.
Come chiarito anche dalle FAQ pubblicate sul sito del Governo, il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi:

  • alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno; 
  • alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno; 
  • alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).

 A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

3) Quarantena: contatti stretti ad alto rischio

Secondo quanto riporta la Circolare n 136 del Ministero della salute del 30 dicembre 2021 la quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate.

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

3) Soggetti asintomatici che: 

  • abbiano ricevuto la dose booster, 
  • oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, 
  • oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, 

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. 

Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. 

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

4) Mascherine: quando devo indossarla e quale tipo?

Secondo le regole previste dai recenti decreti e come esplicitamente chiarito con le FAQ del Governo le regole attualmente in vigore per le mascherine sono le seguenti:

  • In quali zone è obbligatorio avere con sé dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie? 
    • L’obbligo di avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) è valido su tutto il territorio nazionale.
  • Quando e dove si deve indossare la mascherina? 
    • I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati all’aperto su tutto il territorio nazionale. Inoltre, devono essere indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus).

L’obbligo non è comunque previsto per:
 -    bambini sotto i 6 anni di età;
 -    persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
 -    operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
 -    mentre si effettua l’attività sportiva;
 -    mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
 -    quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.
È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina? 

  • La normativa prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:
    • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
    • per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto
    • per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
    • per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.

Le mascherine chirurgiche - o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2- devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.

In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

Prezzi delle mascherine

Per quanto riguarda le mascherine il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, considerati i  prezzi  mediamente  praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il  Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e  degli  altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo  2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza  pubblica,  la  vendita  di dispositivi di protezione delle  vie  respiratorie  di  tipo  FFP2  a prezzi contenuti. Il Commissario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e relaziona al Governo.

 

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