COME CAMBIA IL D.LGS 81/08

In data 15 dicembre È stata approvata in via definitiva, dal Parlamento, la conversione in legge del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146. ‘Decreto Fiscale, che nella sostanza, è composto da due parti: la prima recante le misure urgenti in materia economica e fiscale appunto e la seconda a tutela del lavoro.

 

Assente la discussione in sede parlamentare, dato che era stata posta la fiducia,. Se si considera che la discussione in Commissione del Senato ha esaminato quasi esclusivamente gli aspetti fiscali, si può dire che non c’è stato alcun intervento in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Già questo di per sé, la dice lunga sulla sensibilità dei nostri rappresentanti politici in tema di sicurezza sul lavoro . Che pure si erano dimostrati indignati di fronte all’aumento degli infortuni sul lavoro.

 

E’ vero! , è difficile dare risposte e soluzioni a temi che devono essere affrontati alla radice con un percorso lineare. L’intervento tramite decreti legge che introducono nuovi commi sulla legislazione vigente non può certo sanare un sistema della tutela della sicurezza sul lavoro che richiederebbe una urgente risposta da parte del legislatore.

 

Tuttavia, un inizio c’è stato! con l’approvazione, appunto , del Decreto 146/2021.

 

 A livello generale si evidenziano nel testo di legge due ‘capitoli’ caratterizzanti il nuovo articolato. Da una parte , nel Decreto-Legge 146 del 21 ottobre, si affronta la questione della vigilanza e della prevenzione, che si sostanzia in definitiva con la riforma dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro estendendo a quest’ultimo le funzioni della vigilanza su tutta la materia di salute e sicurezza fino ad oggi riservata alla competenza quasi esclusiva delle ASL. Viene, in questo contesto, abrogato il comma 2 dell’art. 13 del D. Lgs. 81/2008 che limitava le attività di vigilanza al Ministero del Lavoro, ovvero Ispettorato Nazionale del Lavoro, al solo ambito delle costruzioni.

 

Un’altro aspetto riguarda le modifiche agli aspetti attinenti alla formazione, che , tuttavia , entrano entrano in vigore a fine giugno del 2022 (o quando sarà emanato il nuovo Accordo Stato-Regioni) . I rimanenti aspetti saranno in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Per il rafforzamento dell’Ispettorato si fa perno sull’effettiva entrata in funzione del SINP (Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione) che era già previsto dall’art. 8 del D. Lgs. 81/2008 ma non è mai stato attuato. Moltissime modifiche riguardano questo art. 8 in quanto essere in possesso dei dati consente di poter svolgere le azioni di pianificazione e di prevenzione nel campo della sicurezza sul lavoro.

 

L’INL diverrà il soggetto nazionale di riferimento sull’attività di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare. A questo proposito si legga l’art. 134 comma 7.bis del Decreto 146/2021 in base al quale “l’Ispettorato nazionale del lavoro è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro”. Un progetto ambizioso ed importante per dare il via al piano nazionale della prevenzione che l’Europa ci chiede e che mai è stato formalizzato.

 

La più rilevante novità , in materia di contrasto al lavoro irregolare e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, già attiva proviene dalla revisione dell’art. 14 del D.Lgs 81/08 che amplia i poteri dell’Ispettorato del Lavoro circa la sospensione dell’attività lavorativa. Anche alle ASL vengono confermati i poteri sospensivi, ma tutto l’articolato è impostato avendo come referente l’INL.

 

 

Un'altra importante modifica ha riguardato la formazione ed alcune figure sensibili del D. Lgs. 81/2008. Due sono le figure oggetto dell’attenzione del legislatore: il datore di lavoro ed i preposti.

 

Per il datore di lavoro, con le modifiche del comma 2 dell’art. 37, viene introdotto l’obbligo della formazione. A prescindere dallo svolgimento del ruolo di RSPP.

 

L’altro aspetto fondamentale riguarda i preposti. Le più semplici analisi e valutazioni sugli infortuni hanno, da tempo, evidenziato come il costante aumento di attività in regime di appalto e subappalto sia alla base di una nuova ondata di morti ed infortuni sul lavoro. L’anello più debole della catena è rappresentato dal preposto delle aziende appaltatrici per cui la nuova norma prevede un comma aggiuntivo all’art.18 sugli obblighi del datore di lavoro. La nuova disposizione prevede che il datore di lavoro deve “individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19.” E siccome si tratta di svolgere compiti aggiuntivi alla propria mansione e che riguarda la vigilanza la norma prevede che “I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

 

Vengono quindi meglio specificati i ruoli del preposto attraverso la completa modifica del la lettera a), comma 1, dell’art. 19 in base al quale il preposto deve “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Questa norma assume una enorme importanza in quanto, in base al D. Lgs. 81/2008 così modificato, inerentemente agli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione, la nuova legge prevede che “nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

 

 

Ma in materia di formazione vi sono altre importanti novità. Innanzitutto, però, si deve chiarire che le norme previste che riguardano l’individuazione della durata e dei contenuti minimi della formazione - non solo del datore di lavoro, ma di tutti i soggetti della sicurezza - sono demandate alla data del 30 giugno 2022. Ovvero entro tale data la legge prevede che si debba adottare un nuovo Accordo Stato-Regioni che sostituisca i sei attualmente in vigore provvedendone all’accorpamento e la loro rivisitazione.

 

Si tratta di una importante definizione sempreché la Conferenza Stato-Regioni provveda per tempo ad ottemperare a questa scadenza. Anche se l’esperienza ci ha dimostrato che i termini dei decreti attuativi raramente sono stati rispettati.

 

Collegata al nuovo Accordo Stato-Regioni vi è “l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”. Un passo avanti rispetto all’attuale verifica spesso consistente in un semplice questionario redatto alla fine del corso introducendo il concetto della verifica negli anni successivi allo svolgimento del corso direttamente in azienda.

Viene poi sottolineato, modificando l’attuale comma 7 del D. Lgs. 891/2008, come “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo.” Come già quindi anticipato nel comma 2, il datore di lavoro entra a pieno titolo tra i soggetti destinatari dell’obbligo di sicurezza, a prescindere che ricopra direttamente il ruolo di RSPP.

 

In questo contesto, trova precisazione anche la formazione obbligatoria per il preposto, dove il nuovo comma 7.ter introdotto che prevede  “per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.

 

Si vedrà in ogni caso come, questo aspetto, potrà essere rispettato vista anche l’attuale emergenza Covid ( che di certo non sembra prevedere la sua estinzione a giugno 2022!!) aveva esteso l’obbligo di formazione a distanza per tutti i corsi , ad eccezione di quelli che prevedessero l’obbligo di prove pratiche.

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