dal 15 maggio si entra in azienda solo con il green pass

Green pass obbligatorio in azienda: le novità in arrivo

Dopo un periodo di stallo, pare che la campagna vaccinale sia destinata ad un nuovo slancio. È probabile, infatti, che l’introduzione dell’obbligo di green pass in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati faccia cambiare idea sul vaccino ai molti che finora erano diffidenti o indecisi.

Come si apprende dalla lettura del decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021, infatti, a partire dal 15 ottobre sarà necessario esibire il certificato verde: considerati il periodo necessario per il rilascio del certificato, dunque, i tempi non sono poi così larghi e chi non si è già prenotato farebbe bene ad affrettarsi.

Oltre a tali considerazioni di carattere pratico, però, rimangono una serie di interrogativi sul funzionamento della nuova misura del governo, soprattutto alla luce delle norme già vigenti in materia di diritto del lavoro. Ad esempio, quali sanzioni sono previste in caso di mancata esibizione del green pass? Che effetti avrà su chi lavora da casa? Ancora, si è tanto parlato di dipendenti, ma cosa succede se ad opporsi a green pass e vaccinazioni è il datore di lavoro? Infine, l’obbligo di green pass è destinato ad avere conseguenze in materia di salute e sicurezza?

 

Chi ha l’obbligo di Green pass

Come detto, con il nuovo decreto si prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino alla fine dello stato di emergenza, il 31 dicembre 2021, sia obbligatorio per chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato di possedere e di esibire il green pass per accedere ai locali dove si svolge l’attività.

Sono sottoposti a tale obbligo non solo i lavoratori dipendenti, ma tutti coloro “che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1 [n.d.r. i luoghi di lavoro], anche sulla base di contratti esterni”. Dunque, pare potersi desumere che la nuova misura del governo interessi chiunque si trovi in un ambiente di lavoro, anche qualora si tratti di un fornitore esterno o di un consulente e a prescindere dalla natura del rapporto. Addirittura, sembrano essere ricompresi anche soggetti che non svolgono attività di natura lavorativa: si pensi, ad esempio, agli stagisti o ai volontari.

L’unica eccezione contemplata espressamente, infatti, riguarda i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Una norma pressoché identica, inoltre, estende l’obbligo di green pass anche al settore pubblico.

Chi si occupa dei controlli?

Le norme prevedono poi che l’onere di controllare il possesso del green pass sia in capo ai datori di lavoro dei luoghi ove si svolge lavorativa. Tale nuovo obbligo sussiste sia rispetto ai propri dipendenti che con riguardo ad eventuali diversi soggetti che, ad altro titolo, frequentano tali locali. Nel caso di soggetti esterni, però, la verifica dovrà essere svolta anche dai rispettivi datori di lavoro.

I datori di lavoro, inoltre, entro il 15 ottobre dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni. Si dispone, poi, che un DPCM dovrà definire le modalità di effettuazione delle verifiche delle certificazioni verdi. Anche in questo caso, per la pubblica amministrazione sono previste norme speculari.

 

Le sanzioni per i dipendenti

Uno degli aspetti più importanti e discussi del nuovo provvedimento riguarda le sanzioni. Cosa succede, quindi, a chi non si adegua all’obbligo di green pass?

Quanto ai lavoratori, si prevede che chi non sia in possesso o non esibisca il green pass al momento dell’accesso presso i luoghi di lavoro venga considerato assente ingiustificato. Non vi sarà, però, alcuna conseguenza disciplinare e sarà possibile conservare il rapporto di lavoro. Non, invece, la retribuzione, ne’ altro tipo di compenso o emolumento comunque denominato. Tali effetti si protrarranno fino al termine dello stato di emergenza, il 31 dicembre 2021.

Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti, poi, è previsto che dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per un massimo di 10 giorni, rinnovabili una sola volta e comunque entro il termine del 31 dicembre, durante i quali potrà stipulare un contratto di lavoro per sostituire il lavoratore sospeso.

Viene inoltre predeterminata la sanzione per i lavoratori che, in violazione dell’obbligo di green pass, si introdurranno comunque nei luoghi di lavoro: ferme restando eventuali sanzioni disciplinare previste dalle normative di settore, è disposta la comminazione di una sanzione amministrativa che oscilla tra i 600 e i 1500 euro.

 

Cosa succede se il datore di lavoro si oppone al Green pass

Ovviamente, l’obbligo di green pass riguarda non solo i lavoratori, ma anche i datori di lavoro che, anzi, hanno un ruolo fondamentale nel controllo e nell’implementazione pratica delle nuove misure. L’intero provvedimento, tuttavia, sembra riservare una maggiore attenzione al comportamento dei lavoratori subordinati, dedicando diverse disposizioni alla perdita della retribuzione. Cosa succede, invece, se il datore di lavoro non rispetta tali obblighi?

Ebbene, nel caso di omesso controllo del green pass e di omessa predisposizione delle misure a tal fine necessarie è prevista una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro. Non è chiaro, invece, cosa succeda al datore di lavoro privo di green pass. In via interpretativa, si potrebbe ritenere che anch’egli sia compreso nella definizione di “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato” per cui verrebbe applicata la sanzione amministrativa: certamente, però, una maggiore chiarezza sul punto non avrebbe fatto male.

Maggiore è la sanzione in caso di mancato adeguamento alla Informativa Privacy a carico del DL( 16.000 euro ) ma questo concerne il REG. UE 679/2016.

>Allegato Allegato: decreto21settembre2021_.pdf

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