Esonero contributivo autonomi: serve il Durc online

Il consiglio nazionale delgli ordini dei commercialisti ha  emanato ieri una informativa  in cui raccomanda di procedere alla richiesta di verifica del DURC online per coloro che interessati dall'esonero contributivo parziale introdotto dalla legge di bilancio per autonomi e liberi professionisti iscritti alle gestioni speciali INPS , peraltro  ancora in attesa di decreto attuativo ministeriale. La disponibilita del documento di regolarità contributiva potrà consentire una riduzione dei tempi di riconoscimento dell'esonero 

Il cndcec ricorda  nel proprio messaggio  le  condizioni richieste per l’accesso all’esonero, che si riferisce ai soli contributi previdenziali dovuti per il 2021 (con esclusione di qualsiasi contribuzione integrativa e dei premi dovuti a INAIL):

  • calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019; 
  • reddito complessivo di lavoro (o comunque derivante dall’attività soggetta a contribuzione della gestione Inps) nel 2019 non superiore a 50.000 euro; 
  • assenza di rapporti di lavoro subordinato (fatta eccezione per il contratto intermittente senza indennità di disponibilità) e di trattamenti pensionistici diretti (escluso l’assegno ordinario di invalidità); 
  • possesso di un Durc on line (regolare) in corso di validità. 

I limiti reddituali sono valevoli per gli iscritti che abbiano avviato l’attività entro il 2019 e non sono applicabili a coloro che hanno avviato l’attività nel 2020. 

Il consiglio raccomanda , in attesa delle ulteriori specifiche indicazioni ministeriali per l’applicazione dell’esonero contributivo  e su indicazione dello stesso istituto di previdenza (messaggio 1911 72021)   che  i professionisti  effettuino subito il procedimento di verifica della regolarità contributiva   dei propri clienti  che possano  corrispondere ai requisiti citati  anche per avere  il tempo di procedere alla eventuale  regolarizzazione.

Viene specificato che l’esito del documento  potrà essere utilizzato dall’Istituto nell’ambito del procedimento di concessione dell’esonero anche per consentire una riduzione dei tempi di riconoscimento dello stesso.

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