Superbonus 110 cosa cambia nel decreto semplificazioni: allegato il testo
Semplificazioni per le villette unifamiliari, impianti di riscaldamento, e per le asseverazioni tecniche
Il decreto semplificazioni (nella bozza circolante dal 21 maggio) che verrà approvato dal Consiglio dei Ministri presumibilmente la prossima settimana, prevede all’art. 17 della bozza "Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici."
Il decreto è il primo provvedimento in attuazione del PNRR presentato dal Governo alla Commissione Europea.
In merito al superbonus 110 viene modificato l’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 piu precisamente:
- Viene eliminato per gli edifici unifamiliari il vincolo dell’accesso autonomo e dell’indipendenza funzionale sopprimendo al comma 1, lettera c) le parole «che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno». Di conseguenza viene eliminato il comma 1 bis che definiva quando l’accesso doveva considerarsi autonomo dall'esterno
- Viene inserito un comma dopo il 2 che specifica che «Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1, per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.»;
- Viene ampliata la categoria dei beneficiari facendo rientrare i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del Tuir con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2.”. Trattasi di:
- le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche' le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
- Viene inoltre sostituito il comma 13 ter che interessa le asseverazioni tecniche prevedendo che: «13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b)interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d)non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.»
Allegato: DECRETO SEMPLIFICAZIONI TESTO
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