Tax credit luoghi di lavoro: solo per interventi citati nelle Linee guida

Interpretazione restrittiva sul beneficio fiscale per adeguamento ambienti di lavoro alle prescrizioni anticovid, art 120 Decreto Rilancio) per le riaperture. Interpello 322/2021

Il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro alle prescrizioni anti contagio da Covid  19, previsto dal Decreto Rilancio e rimodulato con la legge di bilancio 2021,  è garantito solo per gli interventi espressamente previsti dalle Linee guida  per le riaperture   predisposte dalla Conferenza Stato Regioni,  e dal Protocollo condiviso   per gli ambienti di lavoro (qui l'ultima versione aggiornata ad aprile 2021)

Questa la Risposta a interpello n. 322 del 10  maggio 2021 fornita ieri dall'Agenzia delle Entrate .

 Non sono ammesse dunque  interpretazioni allargate del  concetto di "riorganizzazione degli spazi  al fine di evitare gli assembramenti" che sarebbe  la motivazione principale per gli interventi da agevolare. (Sul credito di imposta adeguamento luoghi di lavoro vale la pena ricordare che la possibilità di fare richiesta è in scadenza il 31 maggio 2021 mentre la compensazione può essere effettuata entro giugno 2021).

Vediamo meglio i dettagli  del caso oggetto di interpello

Credito di imposta per  interventi di adeguamento dei luoghi di lavoro  DL 34 302020

Il caso riguardava una società che opera nel settore fieristico (Codice ATECO 82.30.00 "organizzazione di convegni e fiere"), la quale chiede chiarimenti sull'applicabilità.

del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all'articolo 120 del decreto legge n. 34 del 2020 ("decreto Rilancio")  per importanti interventi di ristrutturazione della sede, in vi sta delle previste riaperture a luglio 2021

Si ricorda che l'agevolazione consiste in un  credito di imposta parti al 60%  delle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. E' previsto un massimo di 80.000 euro.(si veda in merito a circolare n. 20 del 10 luglio 2020)  ed è utilizzabile solo in compensazione  o essere ceduto a intermediari finanziari

Gli interventi per cui si chiede  il credito sono

 1) realizzazione di nuove aperture per favorire il ricambio d'aria e il deflusso dal padiglione più utilizzato del quartiere mediante l'installazione di numero 13

2) apertura di un nuovo varco per favorire un deflusso regolato che garantisca il distanziamento interpersonale mediante la realizzazione di una rampa di accesso

 3) ristrutturazione di una sala in precedenza dedicata ad altre funzioni quale locale per la registrazione dei partecipanti  con opere edili e di impiantistica.

L'intervento è finalizzato a garantire il distanziamento tra il personale della fiera e i partecipanti  con rifacimenti dei pavimenti, degli impianti nonché l'apertura di un nuovo ingresso

L'istante sottolinea che il raggiungimento di tali obiettivi viene illustrato, per il settore di riferimento, nei capitoli "Sagre e fiere locali" (pag. 36) e "Congressi e grandi eventi fieristici" (pag. 45) delle Linee Guida sopra menzionate, ove si prescrive, rispettivamente, di «favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti.. Con documentazione integrativa  la società ha anche fornito  elementi sull'intervento contrassegnato supra con il numero 1), che lo stesso «si è reso necessario per organizzare percorsi separati per l'entrata e l'uscita delle persone che accedono al  padiglione

Gli interventi anti COVID agevolabili secondo l'Agenzia 

Nella risposta l'agenzia da parere solo parzialmente positivo sulla  spettanza del credito .

In primo luogo  precisa che le spese in relazione alle quali spetta il cd. credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi, quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili. In particolare:

  1.  gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2, tra cui rientrano espressamente: a. quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricompresi gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa. gli interventi per l'acquisto di  "arredi di sicurezza".
  2.  gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative,  per lo  sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

 Sul caso specifico l'Agenzia afferma che :

  • le spese prospettate vengono valutate  sotto il profilo degli interventi agevolabili e 
  • si prendono a riferimento le linee guida dell'aprile 2020 recepite nell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021.

Nello specifico     l'Agenzia considera   quindi agevolabili   gli interventi  :

n. 1)  - realizzazione di nuove aperture per favorire il ricambio d'aria e il deflusso dal padiglione ,e

n. 2) - realizzazione di una rampa di accesso previe demolizioni dell'esistente e opere di carpenteria per il cancello a chiusura .

L'agenzia ritiene che gli stessi siano ammissibili perché  finalizzati a « favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni» e a «riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti», organizzando se possibile «percorsi separati per l'entrata e l'uscita», secondo quanto prescritto dalle linee guida sopracitate (in Gazz. Uff. serie gen., n. 11 del 15 gennaio 2021, suppl. ord. n. 2, pagine 75 e 80).

Invece non viene accordato il beneficio  fiscale le spese indicate al al punto 3: "ristrutturazione di una sala da adibire a registrazione dei partecipanti ai convegni "  che risultano ulteriori rispetto a quanto espressamente prescritto dalle linee guida .

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