Fringe benefits 2021: si conferma il raddoppio della franchigia

La conversione del Decreto sostegni sta per prorogare anche per il 2021 il raddoppio della soglia di esenzione dei fringe benefits ai dipendenti

Anche per il 2021 dovrebbero essere  esenti da tassazione beni e servizi forniti al dipendente dall'azienda  fino al limite di 516,46  euro invece che 258, 23  euro, come ordinariamente previsto dall'art. 51 comma 3 del TUIR.

 Lo prevede un emendamento al DL 41 2021 cd Decreto Sostegni attualmente in corso di conversione in legge. La modifica è stata proposta dalle commissioni bilancio e finanze del Senato e già approvato. Il decreto passerà al vaglio della Camera la prossima settimana e deve essere approvato entro il 21 maggio, pena la decadenza.

La deroga  sulla soglia di esenzione dei fringe benefits era già stata introdotta lo scorso anno per il 2020  a causa dell'emergenza Covid dal Decreto Agosto n. 104/2021.

Cosa sono i fringe benefits

Vale forse la pena ricordare che costituiscono "fringe benefits" le erogazioni in natura sotto forma di beni e servizi  ( auto aziendale, cellulare, nido aziendale) o anche buoni /vouche rappresentativi (ad esempio: buoni carburante o buoni spesa ) che l'azienda puo assicurare ai dipendenti come premio ad personam e  incentivo alla fidelizzazione.

Quando  il valore di tali beni o servizi  è superiore a € 258,23, i fringe benefits partecipano  interamente al reddito del lavoratore  come prevede l'art 51 comma 1 TUIR per il principio generale della omnicomprensivita del reddito da lavoro dipendente " il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".

Per verificare se il valore è non superiore complessivamente, nel periodo d’imposta, a € 258,23, occorre fare riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito. Se, ad esempio, il datore di lavoro regala ad un dipendente un buono benzina di valore inferiore ad € 258,23 ed è certo che non ci sia la concomitanza di altri benefits nello stesso periodo di imposta, tale assegnazione è totalmente esente da contributi e ritenute fiscali. 

Va ricordato che diversamente dal welfare aziendale e dai premi di produttivita ammessi al regime agevolato art 51 comma  2,  il fringe benefit:

  • non deve necessariamente essere  riconosciuto alla totalità dei lavoratori, ma può essere accordato liberamente, a scelta del datore di lavoro e 
  • non è necessario che il riconoscimento venga effettuato in occasione di festività o ricorrenze.
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