Sostegni bis: ulteriore contributo a fondo perduto e nuovo fondo perduto alternativo

Sostegni bis: nuovo fondo perduto per le PIVA senza domanda. In alternativa nuovo contributo parametrato 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto 1 aprile 2019 e il 31 marzo 2020

Con l'art. 1 rubricato "Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici" con i commi da 1 a 4 si riconosce un ulteriore contributo a fondo perduto senza necessità di presentare la domanda in favore di:

  • tutti i soggetti che hanno la PIVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto 
  • che hanno presentato istanza e ottenuto il precedente contributo di cui all'art 1 del DL n 41/2021
  • che non lo abbiano indebitamente percepito o non lo abbiano restituito

Il contributo è riconosciuto nella misura del 100% del precedente ed è corrisposto dalla Agenzia delle Entrate con:

  • accredito diretto su conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo precedente
  • ovvero è riconosciuto come credito di imposta nel caso si sia optato per tale modalità per il contributo precedente.

Il comma 5 dello stesso art. 1 ancora in bozza, introduce invece un contributo a fondo perduto alternativo rivolto a coloro che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario titolari di PIVA stabiliti nel territorio dello stato che:

  1. nel secondo periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro 
  2. e che abbiano subito una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30 % nel periodo compreso dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1 aprile 2019 e  il 31 marzo 2020.  Si differenzia pertanto dal precedente previsto dal primo decreto Sostegni, per il periodo temporale di riferimento. Ricordiamo infatti che il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni prendeva in considerazione l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2020 che doveva essere inferiore di almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. 

Per determinare correttamente gli importi suddetti si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessioni di beni o di prestazioni di servizi.

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