Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga al 31 luglio 2021

Come funziona la sorveglianza sanitaria eccezionale per Covid 19 per i lavoratori fragili, nuovamente prorogata. Istruzioni INAIL per le domande

L'obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale  per i lavoratori "fragili" è stato  nuovamente prorogato , fino al 31 luglio 2021 dal Decreto 52 2021.

INAIL ha pubblicato l'avviso sul proprio sito  e  riconferma le istruzioni per le domande dei datori di lavoro all'INAIL  fornite  lo scorso 11 dicembre  con la circolare n. 44  2020 emanata in occasione della proroga precedente.

Si ricorda che la  misura era stata istituita inizialmente dal Decreto Rilancio (art. 83 d.l. 34/2020) . 

La sorveglianza sanitaria eccezionale in tempo di pandemia   riguarda  i lavoratori in situazioni di particolare fragilità, presenti  nelle fasce di età più elevate  o in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative, che   possono influenzare negativamente la gravità e l’esito  di una eventuale infezione  da SARS COVID 19. La sorveglianza si realizza con specifiche valutazioni del medico competente, anche su richiesta dei lavoratori . 

 I risultati  possono comportare l'adozione di misure di tutela maggiori sul lavoro o l' adibizione a mansioni diverse , Oppure al lavoro in modalità agile oppure anche alla sospensione per inidoneità temporanea.

I datori di lavoro delle imprese non obbligate ad avere il medico competente interno possono appoggiarsi all'INAIL facendo richiesta  della valutazione medica  in forma telematica attraverso l’apposito servizio online  accessibile dagli utenti muniti di credenziali . Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite: 

  • Spid; 
  • Carta nazionale dei servizi (Cns); 

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”. 

Le modalità   per la sorveglianza sanitaria  eccezionale

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore per la visita. 

Al termine il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo le indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 . Puo essere anche espresso un giudizio di non indoneità  al lavoro temporanea  per i casi  che non consentano soluzioni alternative. 

La visita puo anche essere ripetuta in caso di particolare evoluzione della situzione epidemiologica o della salute del lavoratore

Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata.   La tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.

 Le visite mediche sono svolte con le modalità descritte nella circolare interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020 .

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