Disoccupazione agricola e cassa integrazione Covid: le istruzioni aggiornate

Per quali lavoratori agricoli e come si calcola l'indennità di disoccupazione dei lavoratori agricoli che hanno fruito di ammortizzatori nel 2020 Circolare 69 del 23.4.2021

Con la Circolare n. 69 del 23 aprile 2021 l'inps chiarisce come vanno valorizzati  i trattamenti  integrazione salariale in deroga fruiti dai lavoratori del  settore agricolo a seguito dell'emergenza covid,   ai fini del calcolo delle indennità di disoccupazione 2020 . Infatti , come previsto dal DL n.  18/2020 , in deroga alla normativa vigente per i lavoratori agricoli  i periodi di cassa integrazione in deroga fruiti  per l'emergenza covid sono utili ai fini del calcolo dell'indennità. 

Indennità di disoccupazione agricola: lavoratori interessati 

La circolare ricorda innanzitutto la platea di lavoratori interessati:

  • operai agricoli a tempo indeterminato -OTI - che hanno fruito di CISOA o CIG in deroga ( per esaurimento dei limiti di cisoa) entro il 31.12.2020
  • operai agricoli a tempo determinato - OTD  - che hanno frruito di CIG in deroga entro il 31.12.2020
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti di cooperative e loro consorzi,  che hanno avuto accesso alla CIGO 

L'istituto precisa anche che per uniformità di trattamento in questo periodo di emergenza,  l'agevolazione si applica a tutti i lavoratori agricoli  citati  indipendentemente dal fatto che rispondano  al requisito contributivo di 102 giornate nel biennio

Calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola 2020 

In generale l’indennità di disoccupazione agricola, in presenza di tutti i i requisiti, è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di competenza della prestazione entro il limite delle 365 giornate (366 in relazione agli anni bisestili, quali il 2020) dal quale sono detratti :

  • i periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo
  •  le giornate indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) 
  • e quelle non indennizzabili (ad esempio, per espatrio definitivo).

Per i 2020  ,  a seguito della legilazione di emergenza legata al COVID 19 quindi  alle giornate di lavoro effettivo saranno aggiunti i periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga fruiti nel medesimo anno dagli operai a tempo indeterminato (OTI) e dagli operai a tempo determinato (OTD) ini periodi di CISOA  e i periodi di cassa ordinaria  fruiti dagli OTI con le specifiche causali appositamente istituite

 Il totale di giornate risultanti non puo comunque superare il  limite delle 183 giornate. Ciò in quanto il totale delle giornate di lavoro, sommato alle giornate già indennizzate ad altro titolo e a quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola non può superare il limite di capienza delle 366 giornate con riferimento al 2020 (anno bisestile).

Retribuzione di riferimento per la disoccupazione agricola 2020

Riguardo la misura della prestazione si ricorda che :

  • per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate l’importo erogato a titolo di disoccupazione agricola è pari al 40% della retribuzione  da cui viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino a un massimo di 150 giorni a titolo di contributo di solidarietà;
  •  per gli  operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità spetta in misura pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata alcuna trattenuta a titolo di contributo di solidarietà.

La retribuzione di riferimento è costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di trattamento di integrazione 

Franchigia per soggiorni in Paesi extracomunitari 

La circolare chiarisce anche l'ampliamento  del periodo di franchigia per i soggiorni in Paesi extracomunitari non convenzionati. Solo per le domande inoltrate nel 2021, riguardo periodi situati nel 2020   il periodo massimo sale a 180 giorni  di assenza in quanto si riconosce, a causa del COVID 19, l'impossibilità per molti lavoratori di fare rientro in Italia  dal proprio Paese nei termini che consentissero di rispettare il termine ordinario di 90 giorni. 

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