Rientro al lavoro dopo malattia Covid: nuove regole dal Ministero

Guida per la riammissione in servizio dopo assenze per COVID 19. Circolare Ministero della Salute del 12 .4 2021

 

Con la Circolare n. 15127 del 12 aprile 2021, il Ministero della Salute  riassume le nuove indicazion sulle  procedure necessarie alla riammissione in servizio dei lavoratori a seguito di assenza per malattia  da COVID-19

In particolare, tenuto conto della normativa attualmente vigente a livello nazionale e del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" stipulato il 6 aprile 2021,la circolare chiarisce  le regole nei diversi casi che si possono verificare :

  • lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero;
  • lavoratori positivi sintomatici;
  • lavoratori positivi asintomatici;
  • lavoratori positivi a lungo termine;
  • lavoratore contatto stretto asintomatico

e  anche  sulla relativa certificazione che il lavoratore deve far avere al datore di lavoro. Vediamo piu in dettaglio :

1 - Per i  lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 con ricovero ospedaliero, è necessaria laa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione

 visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni , indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

2 - Lavoratori positivi sintomatici:

possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni  e  test molecolare o negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi

3 - Lavoratori positivi asintomatici : 

possono rientrare al lavoro dopo  10 giorni di quarantena dalla comparsa della positività, con  test molecolare  negativo (10 giorni + test). I lavoratori la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, se con casi ancora positivi  tra i conviventi possono comunque o essere riammessi in servizio con la modalità richiamate. 

4) Lavoratori positivi a lungo termine 

per chi risulta  positivi al test molecolare per SARS-CoV-2  senza sintomi da almeno una settimanapossono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020) ma  sono  riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; 

5) Lavoratore con  contatto stretto asintomatico

 Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020). Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività dviene inviato  al lavoratore che ne informa il datore di lavoro.

 

>Allegato Allegato: CIRCOLARE MINISTERIALE COVID 12.4.2021

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