COVID-19: il nuovo decreto-legge e gli obblighi vaccinali

Roma, 2 Apr – In questi mesi l’emergenza COVID-19  ha focalizzato l’attenzione non solo sui rischi delle malattie infettive, ma anche su quello delle misure necessarie per contrastarle a partire, laddove presenti, dei vaccini. Ed è indubbio che riguardo al virus SARS-CoV-2 la vaccinazione costituisce oggi l’arma fondamentale nella lotta alla pandemia.

 

A ricordare l’importanza e la necessità della vaccinazione anti-covid si sono succeduti in questi giorni diversi documenti di Regioni che hanno preso posizioni chiare sulla vaccinazione degli operatori del servizio sanitario regionale. A titolo esemplificativo ci soffermeremo oggi su un documento della Regione Emilia-Romagna.

 

Tuttavia per evitare che, come spesso capita nel nostro Paese, anche su questo tema i vari territori regionali si muovano in “ordine sparso”, è stata presa una posizione chiara anche dal Consiglio dei Ministri che il 31 marzo ha approvato un nuovo decreto, il decreto-legge 1 aprile 2021, n.44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.

 

Il decreto, che contiene diverse indicazioni sulle misure di contenimento del contagio del virus SARS-CoV-2, è entrato in vigore dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (1 aprile 2021).

Nuovo decreto-legge: procedure e conseguenze del rifiuto del vaccino

L’articolo 4 riporta poi una precisa tempistica e delle scadenze che possono arrivare alla “sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.

 

Vediamo di soffermarci più nel dettaglio dei criteri e dei tempi prescritti:

  • entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (art. 4 - comma 3), “ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica”;
  • entro dieci giorni (comma 4) dalla data di ricezione degli elenchi le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, “verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione  della  richiesta di  vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati”;
  • ricevuta la segnalazione (comma 5) l’azienda sanitaria locale di residenza “invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’ obbligo vaccinale”. In caso di mancata presentazione della documentazione l’azienda sanitaria locale “invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo” (…);
  • decorsi i termini di cui al comma 5, “l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorita' competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”. L’Ordine professionale di appartenenza (comma 7) comunica immediatamente la sospensione di cui al comma 6.

 

Quali sono le conseguenze sul lavoratore (di cui al comma 1) che non ha voluto vaccinarsi?

 

Il comma 8 dell’articolo 4 del nuovo decreto-legge indica che “ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato”. E la sospensione di cui al comma 6 “mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.

Il comma 11 indica poi che per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, “al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

 

Segnaliamo, infine, che il nuovo decreto legge prevede (art. 3) anche una sorta di scudo penale per gli operatori che eseguono le vaccinazioni, viene cioè esclusa la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino per il virus SARS-CoV-2 in relazione ai fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.

 SCARICA IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO 

 

>Allegato Allegato: DECRETOLEGGE COVID 1 APRILE.pdf

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