OBBLIGO DI FORMAZIONE LAVORATORI E RLS IN MATERIA DI COVID-19

Ministero Lavoro

A seguito di alcune richieste giunte alla nostra segreteria in merito alla FORMAZIONE in materia di Covid-19, si chiarisce che la formazione è OBBLIGATORIA non relativamente al DPCM 17 maggio 2020, che nell'allegato 12 ' Protocollo condiviso per il contrasto alla diffusione del Covid-19, prevede l'ob bligo di INFORMAZIONE da parte del datore di lavoro, bensì in conseguenza dell'art 37 del D.Lgs 81/08 commi 1 ,,2 e 6 che recitano come di seguito riportato

  1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
  2. . Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede e' definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
  3. ( omissis.. ) 
  4.     6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

 Riteniamo che eventuali dubbi sulla obbligatorietà dei corsi in materia di Covid-19 siano pertanto chiariti definitivamente.

 

 

>Allegato Allegato: art 37 D.Lg 81/08

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