SMART WORKING-LE NOVITA' INTRODOTTE CON LA LEGGE 81/17

Ministero Lavoro

Smart working,  Il lavoro agile finalmente ha una sua disciplina grazie a una legge che fornisce una cornice chiara su come strutturare i rapporti tra i dipendenti e l’azienda con vantaggi per entrambe le parti

 

Dal 14 giugno il lavoro agile è legge, un passo in avanti verso un lavoro 4.0 interconnesso e legato ai progressi dell’ICT. La norma, approvata dal Parlamento alla fine di maggio, è entrata finalmente in vigore dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si tratta di una legge molto attesa che segue l’evoluzione alla quale stiamo assistendo nel mondo del lavoro. La ragione è che introduce una concezione nuova del lavoro subordinato, dove i vincoli spaziali e temporali non contano, ma è importante solo il raggiungimento di specifici obiettivi.

L’elemento alla base di questo modello è l’utilizzo di strumenti tecnologici che permettono di connetterci dove e quando vogliamo. Il lavoro agile (o smart working) era già stato sperimentato in diversi contesti aziendali e nella PA. La Legge n.81/2017 fornisce, però, una cornice chiara su come strutturare gli accordi bilaterali tra i dipendenti e l’azienda insieme ad alcuni principi essenziali per la sua corretta attivazione.

Analizziamo i principali vantaggi di questa nuova modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Personalizzazione.

  • Lo smart working mette al centro le esigenze dell’azienda e del lavoratore, strutturandosi tramite un accordo tra le parti di durata determinata o illimitata. In questo modo, sono definite le modalità concrete con cui si svolgono le attività al di fuori degli uffici. L’accordo conterrà, poi, una specifica declinazione degli strumenti tecnologici affidati al lavoratore;
  • il datore di lavoro deve specificare come il lavoratore li dovrà utilizzare, esplicitando l’esercizio del suo potere direttivo e di quello controllo. Conciliazione delle esigenze. La flessibilità nello svolgere l’attività lavorativa è contemperata con gli specifici bisogni aziendali secondo le disposizioni dell’accordo stesso.
  • Dipendenti disabili o impegnati nell’assistenza a familiari bisognosi di cure, genitori lavoratori potranno essere tra le categorie più avvantaggiate dal lavoro agile, che permette infatti di ottimizzare il tempo dedicato al lavoro e alle proprie necessità. Stessi diritti.
  • Un fattore fondamentale della Legge n.81/2017 è la totale equiparazione tra i lavoratori “agili” e i loro colleghi che svolgono le attività con modalità ordinarie. Oltre alla normativa in materia di salute e sicurezza, anche il trattamento normativo e retributivo sarà quindi lo stesso.
  • Un diritto esplicitamente riconosciuto è, inoltre, quello della formazione continua e della periodica certificazione delle competenze. Connessi ma non sempre.
  • Un particolare discorso vale per l’orario di lavoro. L’utilizzo di dispositivi tecnologici non può comportare una operatività del lavoratore che non lasci spazi alla sua vita privata. Anche per gli smart worker valgono quindi i limiti temporali individuati dalla norma di riferimento (Decreto Legislativo n.66/2003) e della contrattazione collettiva.
  • La novità della Legge n.81/2017 rispetto al passato è proprio il riconoscimento di un vero e proprio diritto alla disconnessione. Anche su questo aspetto l’accordo bilaterale avrà un ruolo fondamentale per evitare un uso distorsivo del lavoro agile. Produttività. Tecnologia e lavoro evolvono di pari passo. L’ingresso nella nostra quotidianità di nuovi device informatici cambia l’organizzazione delle attività. Riusciamo ad eseguire più attività in meno tempo: aumenta così l’efficienza. Non è un cambiamento che incide solo a livello quantitativo ma anche qualitativo. Una flessibilità oraria può incidere positivamente sulle prestazioni grazie ad un bilanciamento dei tempi di vita con quelli di lavoro

                                                                                                       (fonte Min.Lavoro)

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