Nuovo Codice Anti Incendio

PUBBLICAZIONI

Con la Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. Agosto 2015 viene modificato il codice delle misure anti incendio:

 di seguito le principali modifiche

Per scaricare il testo completo della norma cliccare sul link seguente : http://www.federimpreseitalia.org/media/DM 3.8.2015 _Nuove Norme prevenzione incendi_GU 192 del 20.08.2015.zip

 

RISPETTO ALLA REGOLA TECNICA DEL 1994 PRESCRIZIONE PIÙ RESTRITTIVA SUGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE. La nuova regola tecnica stabilisce che tutte le attività ricettive devono essere dotate di impianto di rivelazione e segnalazione allarme incendio. L'impianto deve essere progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell'arte, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012.

PRESCRIZIONI PIÙ PERMISSIVE RISPETTO ALLA REGOLA TECNICA DEL 1994. Su altri aspetti, invece, le prescrizioni diventano più permissive se confrontate con la regola tecnica del 1994.

Ubicazione. Le attività ricettive possono essere ubicate:

a) in edifici costruiti per tale specifica destinazione, isolati o tra essi contigui;

b) in edifici costruiti per tale specifica destinazione, contigui e separati da altri aventi destinazioni diverse;

c) nel volume di edifici aventi destinazione mista, con le seguenti limitazioni:

- è ammessa la presenza di attività normalmente inserite in edifici a destinazione civile e/o ad esse funzionali, ancorché ricomprese nell'elenco di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011 (impianti termici, autorimesse, gruppi elettrogeni e di cogenerazione, attività commerciali e simili);

- non è ammessa la presenza di quelle attività, ricomprese nell'elenco I del decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011, in cui sono detenute o manipolate sostanze o miscele pericolose, o in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione.

Resistenza al fuoco. Per le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione, orizzontali e verticali, deve essere garantita una classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30; se l'attività si estende oltre il quarto piano fuori terra, deve essere garantito il Livello III di prestazione di cui al decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2007.

Alle aree a rischio specifico si applicano le rispettive norme tecniche di prevenzione incendi.

Reazione al fuoco. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere ed in tutti gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, è consentito mantenere in opera materiali, ivi compresi arredi non classificati ai fini della reazione al fuoco, fino ad un massimo del 25% della superficie totale dell'ambiente in cui sono collocati. Nel computo dei materiali suddetti devono essere inclusi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, mentre devono essere esclusi i mobili imbottiti.

Nei restanti ambienti deve essere assicurata l'adozione di una delle due soluzioni alternative, di seguito descritte:

A) utilizzare materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 2, secondo quanto indicato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto del Ministro dell'interno del 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005, e successive modificazioni; installare prodotti isolanti con prestazioni di reazione al fuoco conformi all'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno del 15 marzo 2005 e successive modificazioni.

B) mantenere materiali, ivi compresi quelli di arredamento, non classificati ai fini della reazione al fuoco (inclusi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili) a condizione che i detti ambienti garantiscano una classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30.

Mobili imbottiti, tendaggi e drappeggi. In tutti gli ambienti devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, drappeggi e sipari) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;

- i mobili imbottiti posizionati nelle vie d'esodo ed in tutti gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, ed i materassi devono essere di classe 1 IM e di classe 2 IM nei restanti ambienti.

È consentito mantenere materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, drappeggi e sipari) e i mobili imbottiti non classificati, in quantità tale che la loro superficie (considerando per i mobili imbottiti la superficie in proiezione a pavimento e a parete) non sia superiore al 20% della superficie totale dell'ambiente in cui sono collocati (pavimento + pareti + soffitto). Ciò è ammesso ad una delle seguenti condizioni:

a) siano posizionati in ambienti (atri, soggiorni) con presidio continuativo di un addetto antincendio (es. addetto alla reception);

b) siano posizionati in ambienti con carico di incendio specifico qf limitato a 175 MJ/m² e sia stato istituito il servizio interno di emergenza o, in alternativa a quest'ultimo, sia stato adottato il sistema di controllo automatico di fumi e calore.

Compartimentazione. L'intera struttura ricettiva, ad eccezione delle aree a rischio specifico, può costituire unico compartimento.

Le aree a rischio specifico dovranno essere compartimentate con strutture e serramenti aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori alla classe di resistenza al fuoco determinata ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007.

Impianti idrici antincendio. Negli edifici fino a tre piani fuori terra non sussiste l'obbligo di realizzare la rete di idranti, a condizione che siano installati estintori carrellati a polvere con carica nominale non inferiore a 30 Kg, in ragione di almeno uno per piano, e che sia assicurata la presenza di addetti antincendio addestrati al loro utilizzo.

Nelle attività ricettive ubicate oltre il terzo piano fuori terra, in alternativa alla rete di idranti, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) devono essere installati estintori carrellati a polvere con carica nominale non inferiore a 30 Kg, in ragione di almeno uno per piano e deve essere assicurata la presenza di addetti antincendio addestrati al loro utilizzo;

b) deve essere installata una colonna a secco, realizzata secondo la regola dell'arte, ed avente le seguenti caratteristiche:

- deve essere presente un attacco di mandata per autopompa, alla base della colonna e all'esterno dell'edificio, in posizione facilmente e sicuramente accessibile ai Vigili del fuoco;

- deve essere presente almeno un attacco UNI 45 ad ogni piano, in prossimità della relativa uscita; in prossimità di ciascun attacco deve essere prevista una lancia erogatrice e una idonea dotazione di tubazioni flessibili, sufficienti a raggiungere ogni punto dell'attività;

- devono essere installati dei dispositivi di sfiato dell'aria, in numero, dimensione e posizione idonei, in relazione alla caratteristiche plano-altimetriche della tubazione;

- lo sviluppo plano-altimetrico dell'impianto deve essere tale da garantirne il completo drenaggio;

- la colonna deve essere dimensionata in modo tale che, considerando una pressione dell'alimentazione da autopompa dei Vigili del fuoco pari a 0,8 MPa, sia garantito l'impiego simultaneo di non meno di 3 attacchi DN 45 nella posizione idraulicamente più sfavorevole (o di tutti gli attacchi della rete, se in numero inferiore a 3), con una portata minima per ciascun attacco pari a 120 l/min ed una pressione residua alla valvola non minore di 0,2 Mpa.

                                           

>Allegato Allegato: Testo D.M. Agosto 2015

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