PATRONATO

Servizi Previdenziali

FEDERIMPRESEITALIA  tramite i propri sportelli collocati nelle aree territoriali , svolge il servizio di centro raccolta  Patronato  .

Tramite le proprie delegazioni e sportelli , FEDERIMPRESEITALIA Assiste con competenza e professionalità i lavoratori offrendo consulenza qualificata per le scelte di tipo previdenziale legate al loro percorso lavorativo e professionale: verifica, analisi e sistemazione delle posizioni assicurative, richieste di prosecuzione volontaria, riscatti, ricongiunzioni, totalizzazioni.

L’attività di assistenza e consulenza di un centro raccolta  patronato è mirata al conseguimento di prestazioni previdenziali, sanitarie e di carattere socio-assistenziale, incluse quelle in materia di emigrazione e immigrazione. La legge prevede inoltre che tali sedi, su specifica autorizzazione da parte di istituti di Patronato,  hanno  la facoltà di poter accedere a banche dati dei vari enti preposti all’erogazione della prestazione, previa autorizzazione dell’assistito.

SERVIZI DI PATRONATO EROGABILI PRESSO LE NOSTRE SEDI

Pensioni

  • L’assegno sociale
  • Pensione di vecchiaia

Sostegno del Reddito

  • NASPI

Disabilità

  • Domanda di congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravità

Infortunio

  • Infortunio sul lavoro
  • - Adempimenti e termini dell’infortunio sul lavoro
  • - Infortunio in itinere
  • Malattia professionale
  • Assicurazione infortuni domestici e tutela degli stessi
  • Verifiche sanitarie
  • Prestazioni economiche Inail

 

Immigrazione

  • Visto d’ingresso
  • Permesso di soggiorno
  • Iscrizione Anagrafica
  • Immigrati e Lavoro
  • Immigrati e Previdenza
  • Ricongiungimento familiare
  • Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
  • Cittadinanza italiana
  • Assistenza sanitaria

 

Tabelle Importo Pensione

  • Tabelle Importo Pensione
  • Calcola la tua pensione

Assegno sociale

CHE COS’È

L’assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale.

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.

L’assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all’estero.

Il soggiorno all’estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta la sospensione dell’assegno. Decorso un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.

L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.

REQUISITI

Per ottenere l’assegno è necessario avere i seguenti requisiti:

  •  65 anni e 3 mesi di età anno 2015;
  • stato di bisogno economico;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
  • residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

VARIAZIONE ANAGRAFICA SPERANZA DI VITA

Assegno sociale

Anno

Requisiti di età per l’accesso

2012

65

2013

65 e 3 mesi *

2014

65 e 3 mesi *

2015

65 e 3 mesi *

2016

65 e 7 mesi *

2017

65 e 7 mesi *

2018

66 e 7 mesi *

*Per tali decorrenze si è tenuto conto dei prevedibili adeguamenti alla “speranza di vita” già a partire dal 2013 e per gli anni a seguire fino al 2018.

LA DOMANDA

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it;
  • telefono – chiamando il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • patronati e intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

QUANDO SPETTA

Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti; previsti dalla legge.

QUANTO SPETTA

La misura massima dell’assegno è pari a 448,52 euro per 13 mensilità e per l’anno 2015 il limite di reddito è pari ad 5.830,76 euro annui.

Hanno diritto all’assegno in misura intera:

  • i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
  • i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all’ammontare annuo dell’assegno.

Hanno diritto all’assegno in misura ridotta:

  • i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno;
  • i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno.

CALCOLO DEI REDDITI

Ai fini dell’attribuzione dell’assegno sociale si considerano i redditi del richiedente e del coniuge come di seguito indicati:

  • redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
  • redditi esenti da imposta;
  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
  • redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi postali e bancari; interessi dei BOT,CCT e di ogni altro titolo di Stato; interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni; etc.);
  • redditi di terreni e fabbricati;
  • pensioni di guerra;
  • rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
  • pensioni dirette erogate da Stati esteri;
  • pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili, ai sordi;
  • assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Ai fini dell’attribuzione dell’assegno sociale non si computano:

  • i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
  • assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915/1918;
  • arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero.

Pensione di vecchiaia

CHE COS’E’

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata, che hanno:

  • raggiunto l’età stabilita dalla legge;
  • perfezionato l’anzianità contributiva e assicurativa richiesta.

A CHI SPETTA

1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Requisito contributivo – A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.
Requisito anagrafico – Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

a) lavoratrici dipendenti assicurate al FPLD dell’AGO, nonché assicurate al Fondo FS e al Fondo quiescenza Poste

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 62 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 62 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019 66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

b) lavoratrici autonome e gestione separata:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 63 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 64 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 66 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019 66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

c) lavoratori dipendenti iscritti all’AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici iscritte alle casse ex Inpdap:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019 66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

d) lavoratori autonomi e gestione separata:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019 66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia:

a) in presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico di cui al precedente punto 1),  se l’importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. importo soglia) ;

b) al compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria, da riscatto) – con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo – a prescindere dall’importo della pensione. Per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita il requisito anagrafico dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, è di 70 anni e 3 mesi e dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018  è di 70 anni e 7 mesi. Dal 2019 lo stesso requisito potrà subire ulteriori incrementi per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita.

LA DOMANDA

La domanda di pensione di vecchiaia si presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:

  • web –la richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it);
  • telefono – chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l’Inps per via telematica;
  • enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.

QUANDO SPETTA

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti. Infine, su richiesta dell’interessato, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Per gli iscritti alla gestione esclusiva dell’AGO la pensione decorre dal giorno successivo alla maturazione dei requisiti.

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, fermo restando che, qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro, non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.  Non è, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

Per le decorrenze delle pensioni degli iscritti alle Gestioni esclusive dell’AGO consulta il file Decorrenze Gestioni esclusive dell’AGO.


NASPI – Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego

Chi dovesse perdere involontariamente il proprio lavoro dall’1 maggio 2015 potrà richiedere la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI), che sostituisce sia l’ASPIsia la mini-ASPI operative dal 2013 grazie alla Legge n.92/2012.

La NASPI è individuata, dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n.22, come il nuovo strumento universale di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti del settore privato, ad esclusione di quelli agricoli. Sono quindi esclusi i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato della pubblica amministrazione.

Per richiedere la NASPI è necessario:

  • possedere lo stato di disoccupato ai sensi del D.lgs. 181/2000. Sono comunque ammessi i lavoratori  dimessi per giusta causa o che abbiano risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro durante la procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 della Legge 604/1966;
  • aver versato almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti;
  • aver svolto almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti il periodo di disoccupazione.

La durata del trattamento è pari alla metà delle effettive settimane di contribuzione del lavoratore, come già accadeva per la mini-ASPI. Per il 2015 e 2016 la durata massima della NASPI potrà essere di 24 mesi. Mentre, a partire dal 2017, sarà di 78 settimane. Rispetto invece alla precedente ASPI è ininfluente il requisito anagrafico del richiedente.

Per il 2015, l’importo mensile della NASPI è pari al 75% della retribuzione di riferimento precedente percepita dal lavoratore, nei casi  in cui questa non superi 1.195 euro. Per gli stipendi superiori è previsto un ulteriore 25%, calcolato sulla differenza tra la retribuzione del lavoratore e la parte eccedente i 1.195 euro. Dal quinto mese, il trattamento si riduce ogni mese progressivamente del 3%.

Qualora si trovi un lavoro di tipo subordinato di durata inferiore ai 6 mesi, la NASPI viene sospesa; nello specifico, nel caso di reddito inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, il rapporto di lavoro a tempo subordinato superiore a 6 mesi non fa decadere il titolare dalla prestazione, ma viene corrispondentemente rideterminato l’importo dell’indennità. Mentre in caso di attività di tipo autonomo o parasubordinato è necessario inviare entro 30 giorni dal suo inizio una comunicazione all’INPS indicante il reddito che sarà presumibilmente percepito.

La NASPI può essere anche erogata in un’unica soluzione ai fini di avviare un’attività autonoma.

La richiesta per avere la NASPI va presentata entro 68 giorni dall’inizio del periodo di disoccupazione.

Di fondamentale importanza per la fruizione del beneficio è il comportamento proattivo del disoccupato nel trovare una nuova occupazione. Il requisito della condizionalità prevede infatti un monitoraggio del soggetto durante il percorso di ricollocazione e della partecipazione alle iniziative proposte dal Servizio per l’Impiego.

L’Interpello n.13/2015 ha chiarito come possano accedere alla NASPI anche i lavoratori licenziati per motivi disciplinari e quelli che hanno accettato l’offerta economica proposta dal datore nella conciliazione agevolata introdottoa  dall’art. 6 del Decreto Legislativo n. 23/2015. L’INPS ha comunicato, con il messaggio n.2971/2015, che dal 1° maggio 2015, sarà possibile utilizzare i consueti canali telematici per l’inoltro della domanda di NASPI. La Circolare n.94/2015 ha fornito le istruzioni operative per accedere al beneficio. Il Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n.22 prevede anche altri due strumenti sperimentali di sostegno al reddito per particolari categorie: si tratta dei soggetti particolarmente svantaggiati con difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro (ASDI)  e dei lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (DIS-COLL).  

ASDI. È introdotto, in via sperimentale per il biennio 2015-2016, l’assegno di disoccupazione involontaria (ASDI), complementare alla NASPI.

L’ASDI è destinato ai soggetti in condizioni economiche di bisogno che non siano riusciti a trovare una nuova occupazione durante il periodo di fruizione della NASPI. Lo stato di disoccupazione deve quindi essere posseduto al momento della richiesta. È inoltre necessario che i beneficiari abbiano già fruito della NASPI per l’intera sua durata entro il 31 dicembre 2015.

L’assegno avrà una durata massima di sei mesi e sarà pari al 75% dell’ultimo importo percepito ai fini della  NASPI.

I criteri di assegnazione saranno stabiliti in un apposito Decreto interministeriale. Oltre alla valutazione dell’ISEE, sarà data priorità ai soggetti nei cui nuclei familiari siano presenti minori o agli over55 che siano prossimi alla pensione. Il Decreto si occuperà di indicare le caratteristiche del progetto personalizzato. Quest’ultimo potrà essere monitorato grazie ad un sistema informativo che collegherà i Servizi per l’Impiego e l’INPS, permettendo un’effettiva condivisione delle informazioni legate al profilo professionale del soggetto beneficiario.

 

DIS-COLL. Una nuova sperimentazione è prevista per il 2015 per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata,  per i quali  è previsto un nuovo trattamento di sostegno al reddito: la DIS-COLL.  Sono ricompresi nella platea dei beneficiari anche i collaboratori coordinati e continuativi della pubblica amministrazione.

I lavoratori parasubordinati beneficiari sono coloro che:

  • si trovino nello stato di disoccupato ai sensi del D.lgs. 181/2000 a partire dall’1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015;
  • abbiano almeno tre mesi di contribuzione a valere dall’ 1 gennaio dell’anno solare precedente la cessazione del rapporto di lavoro;
  • abbiano almeno un mese di contribuzione nell’anno solare in cui si verifica la cessazione oppure abbiano avuto un rapporto di collaborazione di almeno un mese da cui sia derivata una retribuzione come minimo pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

La DIS-COLL potrà avere una durata  massima di sei mesi e l’importo sarà commisurato alle mensilità di contribuzione versata. La fruizione sarà comunque condizionata alla ricerca attiva di una nuova occupazione da parte del beneficiario.

Rispetto agli altri due trattamenti di sostegno al reddito introdotti dal D. Lgs. 22/2015, non ci sarà una contribuzione figurativa durante la fruizione della DIS-COLL.

La misura sperimentale non riguarda i percettori di un trattamento pensionistico.

La Circolare INPS del 27 aprile 2015 n.83 fornisce le istruzioni operative per accedere al beneficio che potrà essere richiesto a partire dall’11 maggio 2015.


(art. 42 comma 5 T.U. sulla maternità e paternità - decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dalla legge n. 350/2003)

Per ottenere i permessi, oltre a possedere i requisiti di legge occorre presentare la domanda all’Inps utilizzando il presente modulo (disponibile anche sul sito www.inps.it nella sezione Modulistica). Il modulo di domanda, compilato nelle parti di interesse, va presentato all’Inps di residenza (o di domicilio) personalmente o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, oppure pupuò essere inviato per posta (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) allegando copia di un documento di riconoscimento. Il modulo deve essere presentato agli uffici INPS in duplice copia. Una delle copie sarà restituita protocollata al lavoratore e dovrà essere consegnata al datore di lavoro, che ha la competenza della gestione concreta dei permessi. Inps invierà al lavoratore e al datore di lavoro il provvedimento di concessione o di diniego dei permessi.

Requisiti del familiare da assistere

I familiari da assistere devono essere in stato di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) La disabilità in situazione di gravità deve essere accertata dalla competente Commissione ASL. A decorrere dal 01.01.2010 le suddette commissioni sono integrate da un medico dell’INPS . La sindrome di Down può essere accertata anche dal medico di base che rilascerà la relativa certificazione su presentazione del “cariotipo”. La condizione di Grande invalido di guerra o equiparato può risultare anche dal decreto di concessione rilasciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in cui deve essere oscurata la parte relativa alla diagnosi, o dalla copia dell’attestato di pensione. La documentazione sanitaria (anche in copia autenticata) deve essere allegata al modulo in busta chiusa. I familiari da assistere, inoltre, non devono essere ricoverati a tempo pieno e non devono prestare attività lavorativa nei periodi in cui il genitore fruisce del congedo.

A chi spetta

(figli assistiti)

Il congedo straordinario spetta ai genitori (anche adottivi) o affidatari della persona disabile in situazione di gravità nei seguenti casi:

se il figlio non è coniugato o non convive con il coniuge
se il figlio è coniugato ed il coniuge convivente non presta attività lavorativa o è lavoratore autonomo
se il figlio è coniugato ed il coniuge convivente ha espressamente rinunciato a usufruire alla prestazione nello stesso periodo di congedo

Il richiedente deve avere un rapporto di lavoro dipendente privato in corso. Sono esclusi lavoratori a domicilio e lavoratori domestici.

(fratelli/sorelle assistiti)

Il congedo straordinario spetta ai fratelli e alle sorelle per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità. Il richiedente deve avere un rapporto di lavoro dipendente privato in corso. Sono esclusi i lavoratori a domicilio e i lavoratori domestici. Il congedo spetta ai fratelli o alle sorelle lavoratori dipendenti che convivono con il disabile.

È necessario inoltre che si verifichino le 2 condizioni: il fratello o la sorella disabile in situazione di gravità non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:

il coniuge convivente non presta attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili.

(coniuge assistito)

Il richiedente deve avere un rapporto di lavoro dipendente privato in corso. Il congedo straordinario spetta al coniuge della persona disabile solo se convivente. Sono esclusi lavoratori a domicilio e lavoratori domestici.

(genitore assistito)

Il richiedente deve avere un rapporto di lavoro dipendente privato in corso. Sono esclusi lavoratori a domicilio e lavoratori domestici. Il congedo straordinario spetta al figlio della persona disabile solo se convive con lo stesso.

È inoltre necessario che si verifichino le seguenti 4 condizioni:

il disabile in situazione di gravità non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
entrambi i genitori del disabile in situazione di gravità siano deceduti o totalmente inabili.
il disabile in situazione di gravità non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, oppure laddove abbia altri figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni:
iltali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi;
tali figli (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il genitore nel medesimo periodo.
il disabile in situazione di gravità non abbia fratelli / sorelle o non conviva con alcuno di essi, oppure, laddove abbia un fratello / sorella convivente, ricorra una delle seguenti situazioni:
il fratello / sorella convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
il fratello / sorella convivente abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

Cosa spetta

Nei periodi di congedo spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita, il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa accreditata d’ufficio. L’indennità spetta fino ad un importo massimo annuale di ? 44.276,32 riferito all’anno 2011 e rivalutabile periodicamente, comprensivo della contribuzione figurativa. Se il congedo è richiesto per periodi frazionati, l’indennità e il contributo figurativo vengono rapportati a mesi e giorni in misura proporzionale. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ad eccezione dei lavoratori agricoli per i quali l?Inps provvede al pagamento diretto.

Nota

Nel caso di prestazioni il cui importo netto superi i 1000 euro, secondo le vigenti disposizioni di contrasto all’uso del contante, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti per cassa. La somma potrà essere riscossa avvalendosi delle altre modalità in uso - accredito su c/c bancario o postale, su libretto postale, su INPS card o su carte di pagamento dotate di IBAN - nominativi ed intestati al legittimo beneficiario.

Decorrenza/durata/frazionabilità del congedo

Il congedo può essere richiesto solo per periodi successivi alla presentazione della domanda. Il lavoratore ha diritto a usufruire del congedo entro sessanta giorni dalla richiesta ed i periodi spettano per un massimo complessivo di due anni (tra tutti gli aventi diritto) per ogni familiare disabile assistito e nel limite di due anni per ogni singolo lavoratore dipendente. In caso di lavoro part time verticale non è possibile usufruire del congedo durante le pause contrattuali (giornate in cui il contratto part time non prevede l’attività lavorativa). I periodi di congedo possono essere fruiti in modo frazionato. Se non c’è ripresa di lavoro tra un periodo e l’altro di congedo, il sabato (in caso di settimana corta) e la domenica compresi tra i due periodi saranno conteggiati come congedo straordinario.

Quando il disabile in situazione di gravità è impossibilitato alla firma

Nel caso in cui il disabile sia impossibilitato a firmare e sia soggetto a tutela, a curatela o ad amministrazione di sostegno, le dichiarazioni devono essere sottoscritte rispettivamente dal tutore, dall’interessato con l’assistenza del curatore, o dall’amministratore di sostegno (pag.4). La dichiarazione di chi si trova in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni di salute, è sostituita da quella resa dal coniuge, o in sua assenza dai figli o in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale (anche un funzionario Inps) che si accerta dell’identità del dichiarante. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è accolta da un pubblico ufficiale (anche un funzionario Inps) che deve accertare l’identità del dichiarante (pag. 3).

Comunicazioni di variazioni

E’ obbligatorio che il richiedente comunichi tempestivamente (entro 30 giorni) le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni dichiarate in questo modulo e in particolare:

Il ricovero a tempo pieno della persona con handicap in situazione di gravità.
La revisione del giudizio di gravità della situazione dell’handicap da parte della competente Commissione o comunque la cessazione della validità del riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità.
Le modifiche ai periodi di permesso richiesti ( in questo caso dovrà presentare domanda di modifica che annulla e sostituisce quella consegnata in precedenza).
Eventuale decesso del disabile in situazione di gravità.


Incompatibilità

Durante il periodo di congedo straordinario gli altri familiari non possono usufruire dei permessi orari e giornalieri (articolo 33 legge 104/1992 e articolo 42 decreto legislativo 151/2001) per l?assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.
Detrazioni d?imposta(articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche e integrazioni)

DSe il richiedente vuole usufruire delle detrazioni d?imposta per carichi di famiglia è necessario dichiarare ogni anno di averne diritto (barrando l?apposita casella all?interno del modulo). É obbligatorio allegare il modulo MV10, debitamente compilato, disponibile sul sito www.inps.it. In mancanza non sarà riconosciuta la detrazione.


Riconoscimento infortunio in itinere


E’ l’evento dannoso nel quale il lavoratore può incorrere nel percorso casa-lavoro e ritorno, ed anche nel percorso effettuato dal luogo di lavoro al luogo di ristoro per il pranzo.

Il riconoscimento di tale incidente è subordinato alla presenza di determinate condizioni.
L’infortunio in itinere può essere riconosciuto dall’Inail e quindi indennizzato quando sono accertate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la percorrenza in orari confacenti con quelli lavorativi.

Anche l’utilizzo della propria vettura per recarsi al lavoro, è subordinato ad alcune regole.
Un limite al riconoscimento di tale infortunio è rappresentato dall’utilizzo del mezzo privato rispetto a quello pubblico. Infatti, se il lavoratore riesce a dimostrare che, per affrontare il percorso per recarsi dalla propria abitazione al posto di lavoro e viceversa, deve utilizzare la propria autovettura, per inesistenza del mezzo pubblico, o perché gli orari di percorrenza del stesso mezzo pubblico non sono confacenti con quelli lavorativi, ha la possibilità di ottenere il riconoscimento dell’evento da parte dell’Inail e conseguentemente ha diritto alla prestazione economica.

Le modalità della domanda e i termini di revisione per l’infortunio in itinere sono i medesimi che in caso di infortunio.


 

 

Adempimenti e termini della malattia professionale


La malattia professionale è la patologia che il lavoratore contrae a causa del lavoro svolto.
Si differenzia dall’infortunio in quanto è caratterizzata da una graduale, progressiva, lenta azione di fattori presenti nell’ambiente di lavoro che possono compromettere la salute del lavoratore.
Le malattie professionali si distinguono in:

  • malattie professionali tabellate, che sono quelle già elencate nel testo normativo e comprendono 85 malattie professionali per l’industria e 24 per l’agricoltura, cui vanno aggiunte la silicosi e l’asbestosi. Quindi, se la malattia è compresa in una delle tabelle, è considerata professionale. A tale riguardo, il lavoratore deve denunciare di aver contratto una malattia professionale e dimostrare di essere addetto, o esserlo stato, ad una determinata lavorazione che, essendo inserita in tabella, si presume provochi danni alla salute
  • malattie professionali non tabellate, che sono quelle non indicate nelle tabelle di legge. A tale proposito, per farsi riconoscere la malattia il lavoratore deve dimostrarne l’origine professionale. Deve cioè provare che, la patologia di cui è affetto, è stata contratta a causa dell’attività lavorativa espletata

Le modalità di presentazione della domanda di malattia professionale si differenziano in base al settore di appartenenza del lavoratore:

  • nel settore industriale, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla data di manifestazione della malattia professionale, di aver contratto la patologia. Successivamente il datore di lavoro deve, entro 5 giorni dalla comunicazione, effettuare la denuncia all’Inail. La denuncia deve essere corredata da certificato medico
  • nel settore agricolo, il lavoratore (subordinato a tempo indeterminato) deve denunciare, entro 15 giorni, la malattia professionale al datore di lavoro. Entro 5 giorni il datore di lavoro deve inviarla all’Inail

Diversamente, i lavoratori subordinati a tempo determinato e i lavoratori autonomi entro 15 giorni dall’astensione dal lavoro a causa di malattia devono presentarsi a visita medica. Sarà il medico entro i successivi 10 giorni a presentare all’Inail il certificato-denuncia.
Nel caso in cui il datore di lavoro (o il medico) non dovesse effettuare la denuncia, il lavoratore deve provvedere ad effettuarla personalmente.

Procedura amministrativa

L’Inail, ricevuta la denuncia di malattia professionale, verifica l’esistenza dei requisiti necessari per l’accoglimento della richiesta, quali: il tipo di malattia, le lavorazioni svolte dal lavoratore che possono averla provocata, il tempo trascorso tra la cessazione dell’attività lavorativa e la denuncia. Quest’ultima indicazione è importante in quanto permette di stabilire se la malattia professionale denunciata ha la caratteristica per poter essere considerata tabellata o non tabellata.

Revisione (aggravamento)

Nel caso in cui l’Inail accerti che la malattia professionale abbia determinato un danno al lavoratore che raggiunge postumi indennizzabili in capitale o in rendita, eroga la prestazione.

Con il passare del tempo, il lavoratore può subire ulteriori aggravamenti a causa della patologia contratta. In tal caso può presentare all’Inail le domande di aggravamento (cosiddette revisioni) con la seguente cadenza:

  • la prima domanda può essere presentata dopo 6 mesi dalla cessazione dell’indennità di temporanea assoluta, se è stata corrisposta la prestazione, oppure dopo 1 anno dalla data della manifestazione, che decorre generalmente dalla data di denuncia
  • le altre domande possono essere effettuate non prima di 1 anno dalla precedente
  • l’ultima domanda può avvenire dopo 15 anni dalla data di costituzione della rendita e la richiesta deve essere inoltrata non oltre 1 anno dalla scadenza del 15° anno

Per maggiori informazioni e per la presentazione di queste domande, rivolgiti alla sede Italfisco più vicina. Il servizio è completamente gratuito. Ti ricordiamo inoltre che è disponibile un servizio di consulenza medico legale e legale per valutare correttamente i danni permanenti dell’infortunio.