ADEGUAMENTO AL GDPR - SEI A POSTO?

 

 

Per le aziende è giunto il momento di applicare il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali,

entrato in vigore definitivamente il24 maggio 2016. Titolari e responsabili della privacy dovranno, infatti, predisporre un idoneo sistema di gestione delle attività nel rispetto dei nuovi principi introdotti. Mappatura degli strumenti ICT,

contrattualistica ad elevato standard di sicurezza e Privacy Impact Assessment per alcune

tipologie di trattamento dati: queste alcune delle direttrici di azione per le imprese.

Il 2016 ha dato concretezza ai tentativi europei di uniformare la normativa in materia di

protezione dei dati personali, con l’intento di assicurare la centralità degli interessati europei i

cui dati sono trattati. Dopo un lento percorso normativo, iniziato nel 2012, le istituzioni

comunitarie hanno raggiunto un accordo finalizzando il testo definitivo del Regolamento

Europeo (GDPR), entrato in vigore il 24 maggio 2016.

 

Il nuovo assetto ha confermato in massima parte gli obblighi già introdotti a carico dei titolari e

dei responsabili del trattamento dalla Direttiva 95/46/CE, ma si è fatto portatore di interessanti

novità. Per adeguarsi ad esse gli stakeholders avranno tempo fino al 25 maggio 2018, data di

sostanziale applicazione della neonata normativa. E non potranno che conformarsi alle

disposizioni richieste, tenuto conto della rinnovata competenza sanzionatoria attribuita, dal

Regolamento, alle Autorità Garanti. Queste ultime potranno sanzionare fino al 4% del fatturato

mondiale annuo dell’azienda o della capogruppo, qualora si tratti di una compagine più

Il cambio di prospettiva richiesto porterà necessariamente le aziende, destinatarie dei nuovi

obblighi, a stabilire un sistema di gestione del quale la tutela del dato personale diventerà il

perno attorno al quale costruire ed implementare processi e procedure aziendali.

Quali sono i macro temi sui quali le aziende dovranno intervenire?

La mappatura degli strumenti ICT

Le aziende coinvolte dovranno affrontare l’analisi degli strumenti aziendali che comportano

trattamento di dati personali ed evidenziare eventuali non conformità ai principi introdotti. Tali

strumenti, come sistemi biometrici, di videosorveglianza, CRM, ecc., dovranno essere capaci di

gestire livelli differenziati di data retention, piuttosto che anonimizzazione e

pseudonimizzazione dei dati personali. Tale analisi coinvolgerà principalmente l’area ICT, quale

parte tecnicamente competente per assistere le aziende in tale percorso.

Non dimentichiamo come il Regolamento abbia ufficializzato il rispetto dei principi di privacy by

design e by default che impongono ai titolari del trattamento di porre in atto misure tecniche

organizzative adeguate al fine di garantire - ed essere in grado di dimostrare sin dall’origine -

che ogni trattamento dati sia conforme al quadro normativo.

La contrattualistica

Le aziende non potranno prescindere dal predisporre efficienti contratti a disciplina delle

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attività di trattamento dei dati. Sarà assolutamente indefettibile predisporre modelli

contrattuali che impongano elevati standard di sicurezza a presidio dei dati personali

trattati da terze parti - a seguito di esternalizzazione di servizi - nonché le responsabilità

ripartite con i providers coinvolti. Basti pensare ad attività di manutenzione ed assistenza

informatica in outsourcing, contratti di hosting o prestazione di servizi in modalità SaaS

(Software as a Service). Il trattamento dei dati di cui sono titolati le aziende, da parte dei

fornitori e subfornitori, implica necessariamente il disciplinarne gli aspetti tecnici e legali in

ordine a data breach, misure di sicurezza, rapporti di contitolarità.

Trasferimenti dei dati all’estero

Il Regolamento europeo ha confermato il divieto di trasferimento di dati personali verso Paesi

non appartenenti all’UE, se non in presenza di idonee garanzie. Oltre alle decisioni della

Commissione europea, chiamata a valutare quando un Paese non UE garantisce un livello di

protezione opportuno, i trasferimenti verso paesi terzi sono subordinati all’adozione di

particolari strumenti: clausole contrattuali standard e norme vincolanti di impresa, qualora

si tratti di una multinazionale. Infine, lo scorso 12 luglio 2016, la Commissione Europea ha

confermato l’adeguatezza del cosiddetto Privacy Shield che legittima i trasferimenti di dati

personali diretti verso azienda situate in USA. Lo scudo UE-Usa per la privacy si fonda su un

sistema di autocertificazione in base al quale l’organizzazione statunitense si impegna a

rispettare un insieme di principi in materia di privacy.

Privacy Impact Assessment per alcune tipologie di trattamento dati

In alcuni casi sarà obbligatorio per le aziende redigere anche un Privacy Impact Assessment. Il

PIA rappresenta una valutazione concreta da effettuarsi per determinate tipologie di

trattamento dati (ad esempio: profilazione o videosorveglianza) volta a definire rischi e misure

tecniche di sicurezza adottate in relazione a detti trattamenti. Tale documento dovrà anche

individuare i soggetti coinvolti nella definizione del trattamento e le funzioni aziendali da

rendere partecipi, qualora ne venga modificato l’assetto (comparto IT, Marketing, HR). Tale

valutazione dovrà essere preventiva rispetto all’inizio del trattamento e rappresenta - di fatto -

la messa in pratica dei principi di privacy by design e by default suindicati.

Data Protection Officer

Altro inserimento nella GDPR riguarda la figura del Data Protection Officer, che non risulta una

completa novità nel panorama giuridico europeo, essendo stata in realtà prevista fin dalla

Direttiva 95/46/CE.

Tra i requisiti del DPO il Regolamento ha introdotto quello dell’indipendenza rispetto alle

posizioni apicali, tale che egli risponda direttamente al Titolare (ossia al legale rappresentante

dell’azienda). Tra i compiti a questi demandati, vi sono attività atte ad informare e consigliare il

titolare, o il responsabile, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento, per quanto attiene

alle misure e procedure tecniche e organizzative, funzioni di vigilanza sull’attuazione e

sull’applicazione delle politiche inerenti alla protezione dei dati personali, compiti di controllo a

che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate, ed infine

funzioni di cooperazione con l’Autorità di controllo.

 

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