LEGGE DI BILANCIO 2018: INCENTIVI PER ASSUNZIONI

Ministero Lavoro

 

In attesa dell’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2018,

da un primo esame del relativo disegno di legge (presentato al Senato il 31 ottobre 2017) è possibile estrapolare delle anticipazioni sugli incentivi per le assunzioni per il 2018, che presumibilmente entreranno in vigore con l’approvazione definitiva del Parlamento.

 

Nel disegno di legge è previsto che le imprese che assumeranno lavoratori a tempo indeterminato nel 2018, potranno beneficiare delle seguenti forme di aiuto:

  • Incentivo strutturale all’occupazione giovanile (articolo 16)
  • Esonero contributivo (parziale o totale) per le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (articolo 74)
  • Sgravio contributivo per i coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli professionali under 40 (articolo 17)

 

INCENTIVO STRUTTURALE ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE (articolo 16)

A decorrere dal 1° gennaio 2018, i datori di lavoro privati potranno assumere lavoratori under 35 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, con uno sgravio contributivo del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (sono esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL), che non verranno pagati per un periodo massimo di 36 mesi e per un importo massimo pari a 3.000 euro su base annua.

L'esonero spetta solo nel caso in cui l’azienda assuma soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto 35 anni e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

Dal 1° gennaio 2019, detta agevolazione diventa strutturale ma limitatamente ai soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età alla data della prima assunzione incentivata.

Nel caso in cui il lavoratore abbia cessato da un rapporto incentivato, in questo caso, un altro datore di lavoro privato può assumere nuovamente a tempo indeterminato detto lavoratore, usufruendo dell’incentivo contributivo per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

 

Apprendisti

L'esonero si applica, per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto 35 anni alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo all’anno agevolato post apprendistato (di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

 

Trasformazione

L'esonero contributivo si applica anche nei casi di trasformazione, dal 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione (35 anni fino al 31 dicembre 2018 e 30 anni dal 1° gennaio 2019).

 

Studenti

L’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è totale, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, per i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio:

  • studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30%:
    1. delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
    2. del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
    3. del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,
    4. del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
  • studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (c.d. apprendistato di primo livello) o periodi di apprendistato in alta formazione (c.d. apprendistato di terzo livello).

 

Con l’introduzione del presente sgravio contributivo, dal 1° gennaio 2018 viene abrogato il c.d. esonero contributivo per assunzione sistema duale, previsto dalla Legge di Bilancio 2017.

 

Limitazioni ed esclusioni

Lo sgravio contributivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Inoltre, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Qualora l’azienda proceda ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.

Inoltre, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 nella medesima unità produttiva).

 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL MEZZOGIORNO (articolo 74)

È prevista una decontribuzione totale, entro i limiti di importo annuo pari a 3.000 euro, in caso di assunzione effettuate, nell'anno 2018, nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna di:

  • soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età,
  • soggetti di età superiore ai 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

 

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER AGRICOLTORI UNDER 40 (articolo 17)

Gli under 40  che vogliano iscriversi nella previdenza agricola, tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, in qualità di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali potranno fruire (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per un periodo massimo di 36 mesi dell'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'esonero, decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%.

 

L'esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

 

La concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.

 

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